Il 6 marzo 1975 in Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni. Per maggiore età si intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce in linea di principio la capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia contratti e altri negozi giuridicamente validi. Tale capacità è distinta dalla mera capacità giuridica, che invece è semplicemente la titolarità in astratto di diritti e doveri.

Colui che ha raggiunto la maggiore età viene detto maggiorenne, mentre colui che non l'ha raggiunta, il minorenne, sebbene sia a tutti gli effetti un soggetto di diritto, necessita generalmente dell'assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari a esercitare i diritti di cui è titolare, fatti salvi i casi in cui i singoli ordinamenti prevedono un'età inferiore, ad esempio per svolgere un'attività lavorativa o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell'ordinamento, nei confronti dei figli.

La legge può altresì prevedere l'istituto dell'emancipazione, che consiste nell'attribuzione anticipata della capacità di agire de iure o sub iudice, sebbene solitamente con alcune limitazioni, al verificarsi di determinate condizioni. In Italia ad esempio il minore è emancipato di diritto quando contragga matrimonio oppure quando diventi, in determinate circostanze, amministratore dell'impresa familiare.

Sezione: RicorDATE? / Data: Sab 06 marzo 2021 alle 06:00
Autore: Alessandra Stefanelli
vedi letture
Print