“Per quanto riguarda l’abilitazione docenti, è necessario fare attenzione al DPCM. Sarebbe stato sicuramente più pratico riattivare i Percorsi abilitanti speciali (Pas) collaudati con successo nel 2013, estendendoli a ingabbiati e dottori di ricerca. A tali percorsi, auspicati a gran voce da centinaia di migliaia di precari ancora confinati in seconda fascia, viene riconosciuto di aver prodotto docenti di livello puntando su didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica, modellandosi sulle caratteristiche delle categorie coinvolte. Al contrario, nel comma 4 dell’art. 2 bis del decreto Pnrr2, le categorie di accedenti ai percorsi non sono distinguibili, quando invece ne andrebbero assolutamente considerate almeno tre: docenti precari che insegnano nella scuola statale (seconda fascia Gps), nelle paritarie e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre annualità (triennalisti); docenti di ruolo, cosiddetti "ingabbiati", cui è stata finora sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo; dottori e dottorandi di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria. Quindi tutto si gioca sulla "qualità" del DPCM che la presidenza del Consiglio dovrà concertare con i ministeri dell'Istruzione e dell'Università. Queste le formulazioni che proponiamo: in relazione al personale che abbia prestato servizio di ruolo (ingabbiati) o non di ruolo per almeno tre annualità, nella determinazione dei 20 (o dei 10, che comunque corrispondono a 120 ore decisamente senza senso per chi già insegna) CFU di tirocinio si tiene conto proporzionalmente dell'entità del servizio prestato e si valuta in misura maggiorata il servizio prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa al percorso abilitante; in relazione a dottori e dottorandi di ricerca iscritti all’ultimo dei tre anni previsti, nella determinazione dei 40 (o dei 20) CFU per le attività formative si valutano anche le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso di dottorato; in relazione al personale che sia in possesso di un'abilitazione o del titolo di specializzazione su sostegno, si tiene conto in sede di determinazione dei 10 CFU di tirocinio dell'entità di quello già svolto nel corso abilitante o in quello di specializzazione per le attività di sostegno, nonché in sede di determinazione dei 20 CFU di attività formative delle competenze trasversali e metodologiche già acquisite nei suddetti percorsi. Può essere l'occasione per non fare rimpiangere i Pas a triennalisti e ingabbiati, che comprensibilmente interpretano il tirocinio come ennesima vessazione nei loro confronti”.

Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

Sezione: Politica italiana / Data: Mar 05 luglio 2022 alle 15:40
Autore: Christian Pravatà / Twitter: @Christianpravat
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